Statuto

Articolo 1
E' costituita un'Associazione denominata: SAMUR - STUDI AVANZATI MALATTIE UROLOGICHE - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve SAMUR ONLUS.

 

Articolo 2
L'Associazione ha sede in Bologna (BO), Via della Zecca n. 1 – 40121 Bologna e sede operativa c/o Cattedra di Urologia, Università degli Studi di Bologna - Azienda Ospedaliera S.Orsola - Malpighi, Padiglione Palagi, Via P. Palagi n.9 – 40138 Bologna.
La sede potrà essere spostata con delibera del Comitato Direttivo.

 

Articolo 3
L'Associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento ai seguenti campi:

1. la realizzazione di qualsiasi tipo di forma di collaborazione alla ricerca scientifica nei campi di cui meglio infra;
2. la raccolta dei fondi necessari alla collaborazione di cui sopra.

L'Associazione persegue in particolare la promozione di più estese ed approfondite ricerche per prevenire e curare ogni tipo di fisiopatologia, in particolare di ordine urologico.
Allo scopo l'Associazione potrà:

- promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti afflitti da questo tipo di patologia;
- promuovere ricerca nel campo della fisiopatologia urologica e generale oncologia biotecnologia nonché informatica medico-sanitaria;
- raccogliere fondi per aiutare la ricerca;
- coordinare ed unificare l'attività di gruppi di ricerca;
- curare i rapporti con le Associazioni italiane ed estere che hanno analoghi scopi;
- stabilire e mantenere contatti con tutti gli organi pubblici e privati, le Associazioni e gli Enti che hanno analoghe finalità di ricerca, ivi compresa la sottoscrizione di quote associative;
- contribuire alla pubblicazione, in lingua italiana ed estera, dei risultati delle ricerche, curare le pubblicazioni di articoli, monografie e libri per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- organizzare riunioni, congressi e convegni, indire conferenze per informare sulle nuove acquisizioni e su nuove prospettive di ricerca, nell'ambito della patologia urologica e studi connessi e collegati, nonché organizzare, agevolare e rimborsare i costi per la partecipazione anche dei singoli associati o di loro collaboratori ed incaricati esterni all'Associazione, a congressi nazionali ed internazionali, favorirne la collaborazione ad eventuali iniziative di stampa o di qualsiasi altro mezzo di divulgazione delle conoscenze acquisite, eventualmente fondando e/o supportando Riviste, Giornali e pubblicazioni scientifiche allo scopo di diffondere i risultati delle ricerche proprie o di altri gruppi nazionali ed esteri;
- svolgere attività di formazione nell'ambito della ricerca urologica ed affine;
- istituire premi e borse di studio, finanziare in collaborazione con l'università, istituti ed enti di ricerca l'attivazione di posti di ricercatore e di contratti ed assegni di ricerca;
- acquistare strumentazioni, arredi e materiale inventariabile e non, per condurre ricerche e sperimentazioni ed allestire locali adeguati allo scopo;
- sottoscrivere abbonamenti a riviste scientifiche italiane ed estere, acquistare libri e materiale scientifico atto ad approfondire le ricerche e gli studi scientifici.

L'Associazione potrà porre in essere le attività direttamente connesse a quanto sopra e quelle attività che risultano senza dubbio accessorie per natura a quanto sopra in quanto integrative delle stesse.
L'Associazione si preclude espressamente ogni altra attività.

 

Articolo 4
L'Associazione non ha scopo di lucro; essa si finanzia con:

1. patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Stato, Regione, Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione;

2. il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dall'importo di lire 1.155.810.700 (unmiliardocentocinquantacinquemilioniottocentodiecimila settecento), risultante dalla disposizione di legato del compianto signor Dario Ansaloni come risulta dal rogito per Notaio Federico Rossi in Bologna Rep. 26359/6750 del 29 maggio 1998.

3. per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione, dei redditi derivanti dal suo patrimonio, degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione;

5. l'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali;

6. i versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione;

7. il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte;

8. l'Associazione può emettere "Titoli di Solidarietà"

 

Articolo 5
La durata dell'Associazione è illimitata, l'Associazione potrà peraltro essere sciolta, con delibera dell'assemblea di cui infra, quando risulti l'indisponibilità di perseguire le finalità dell'Associazione o siano da considerarsi esauriti i suoi compiti, o non possano essere conseguite risorse sufficienti per il perseguimento delle proprie finalità.

 

Articolo 6
L'Associazione è formata da Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Sostenitori, Soci Ordinari, Soci Corrispondenti.
Gli aderenti prestano la loro opera a favore dell'associazione personalmente e gratuitamente; essi non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o ad essi assimilati per concorde volontà dei Fondatori.
Sono Soci Onorari coloro che per la loro particolare qualificazione nel settore dell'Urologia sono chiamati a far parte dell'Associazione dai Soci Fondatori o dal Comitato Direttivo.
Sono Soci Sostenitori, su delibera del Comitato Direttivo, coloro che sostengono economicamente le attività dell'Associazione.
Sono Soci Ordinari quelli ammessi a seguito di approvazione del Presidente, sentito il Comitato Direttivo, della domanda presentata, dopo la costituzione dell'Associazione, al Presidente. La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente ed inviata al Segretario, corredata da un curriculum scientifico e professionale con la presentazione di due Soci Ordinari o Fondatori.
Sono Soci Corrispondenti i cultori della materia di nazionalità straniera e che ne abbiano fatto domanda con modalità analoga ai Soci Ordinari.
La qualifica di Socio si perde per dimissioni o per radiazione per gravi motivi, a seguito di decisione del Comitato Direttivo e per il mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Comitato Direttivo stesso.
Tutti gli associati hanno diritto ad un voto in Assemblea.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di instaurare rapporti associativi di qualunque categoria a tempo determinato o temporaneo. Gli Associati di qualunque categoria hanno in ogni caso diritto di recesso.

 

Articolo 7
Sono organi dell'Associazione il Comitato Direttivo, il Comitato Scientifico, l'Assemblea Generale dei Soci ed il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'attività prestata.

 

Articolo 8
All'assemblea dei soci spetta:

1. l'approvazione di modificazioni e/o integrazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
2. lo scioglimento dell'Associazione;
3. l'approvazione del bilancio e del conto economico;
4. la nomina del Comitato Direttivo;
5. il Collegio dei Probiviri.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i Soci, di ogni categoria, in regola con le quote associative. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente o per delega ad altro associato di qualunque categoria che non rivesta la carica di componente del Comitato Direttivo. Ciascun associato non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.
L'Assemblea Generale dei soci è formata dalla totalità dei membri aventi diritto e cioè dai Soci Fondatori, dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari. L'assemblea viene convocata dal Presidente, per il tramite del Segretario Generale almeno una volta l'anno e si svolgerà nella sede indicata dal Comitato Direttivo, oppure ogni volta che ne faccia istanza il Comitato Direttivo ovvero a seguito di richiesta motivata presentata al Presidente e firmata da almeno la metà dei Soci Fondatori o da almeno 1/3 di tutti i Soci.
L'Assemblea provvede almeno una volta l'anno all'approvazione del Bilancio Consuntivo redatto dal Comitato Direttivo, nei termini di legge, e può, se proposto dal Consiglio Direttivo, approvare un Bilancio preventivo.
L'Assemblea provvede alla nomina degli Organi Associativi e delibera le eventuali modifiche allo Statuto e gli eventuali regolamenti.
L'eleggibilità negli organi amministrativi è libera senza vincolo alcuno, nell'ambito degli associati, mentre i membri del Comitato Scientifico e del Collegio dei Probiviri potranno essere nominati anche fra estranei di chiara fama, senza limite alcuno.
Tutti i componenti gli organi amministrativi dureranno in carica 3 (tre) anni e saranno rieleggibili.
L'Assemblea degli associati è sovrana e composta da tutti gli aderenti di ogni categoria.
La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso del Segretario Generale, da spedire ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, con l'elenco degli argomenti da trattare.
L'avviso sarà spedito all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto (lettera o fax), anche in via telematica, da ciascun associato al Comitato Direttivo. Sarà data a ciascun associato avviso relativo ai deliberati dell'Assemblea Generale.

 

Articolo 9
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli iscritti all'Associazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti salvo che per i casi di modifica dello statuto e di scioglimento dell'Associazione; Per l’ipotesi di scioglimento dell’Associazione è richiesta la maggioranza favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati, ex articolo 21, comma terzo del Codice Civile.

 

Articolo 10
L'amministrazione dell'Associazione con tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità dell'Associazione è affidata al Comitato Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'assemblea dei soci, con scadenza triennale e rieleggibilità. Allo scadere del mandato il Comitato Direttivo presenterà le dimissioni in occasione della prima assemblea utile.

 

Articolo 11
Se non vi ha provveduto direttamente l'Assemblea, il Comitato Direttivo nomina al suo interno il Presidente, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, il quale dura in carica fino alla scadenza del Comitato stesso. La Vice Presidenza del Comitato Direttivo è sempre attribuita ad un membro dello stesso, ad esclusione del Presidente.
Il Comitato potrà quindi nominare fra i propri membri un Segretario Generale e un Tesoriere.
Le cariche di Vice Presidente, Segretario Generale e Tesoriere sono attribuite dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta, per il termine di scadenza del Comitato stesso e sono cumulabili fra loro.
La rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta al Presidente il quale potrà nominare procuratori determinandone i poteri.
Il Presidente coordina ed esegue le delibere del Comitato Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce in ogni sua funzione e potere il Presidente, in caso di impossibilità temporanea di quest'ultimo a svolgere il suo incarico. Il Segretario Generale collabora con il Presidente e dà pratica attuazione alle sue iniziative e decisioni.
Il Tesoriere tiene gli atti amministrativi e contabili dell'Associazione, salvo diversa deliberazione del Comitato Direttivo.

 

Articolo 12
Fatte salve le ipotesi per le quali è prevista l'acquisizione del parere del Comitato Scientifico, il Comitato Direttivo potrà delegare poteri di gestione ordinaria al Presidente e/o al Vice Presidente e/o al Segretario e/o al Tesoriere.

 

Articolo 13
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, tramite il Segretario Generale, almeno due volte l'anno, oppure in qualsiasi momento su richiesta, motivata dal Presidente o da almeno tre membri del Comitato stesso.
Le delibere del Comitato Direttivo sono valide qualora siano presenti almeno cinque dei suoi membri.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

 

Articolo 14
Il Comitato Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo, che chiamerà a farne parte clinici e ricercatori nel settore dell'urologia e delle scienze biomediche, e sarà composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 15 (quindici).
Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell'Associazione: il suo parere, obbligatorio ma non vincolante, dovrà essere richiesto dal Comitato Direttivo relativamente alle deliberazioni attinenti ogni questione avente ad oggetto, anche indirettamente, l'attività scientifica dell'Associazione.
Il Comitato Scientifico, al suo interno, nomina un Coordinatore con funzioni di presidente, il quale durerà in carica per il periodo di durata dell’intero comitato e sarà rieleggibile.
L’appartenenza al Comitato Scientifico e la carica di Coordinatore dello stesso, non sono incompatibili con le altre cariche previste dal presente statuto fatta eccezione per il Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 15
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
L'incarico è incompatibile con la carica di consigliere.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
I componenti il Collegio dei Probiviri curano la tenuta del libro delle adunanze del Collegio, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

 

Articolo 16
Le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico potranno tenersi anche al di fuori della sede sociale.

 

Articolo 17
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo è riunito obbligatoriamente dal Presidente per la messa a punto del bilancio da sottoporre all'Assemblea.

 

Articolo 18
Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Comitato Direttivo può sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale, un apposito regolamento nel quale siano più analiticamente precisate le modalità operative dell'Associazione.

 

Articolo 19
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 20
In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione dono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, secondo il disposto dell’art. 5, comma 4, della Legge n° 266/91.

 

Articolo 21
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Bologna.

 

Articolo 22
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del C.C.